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Codice della strada
Patente sospesa, permessi speciali di 3 ore
Da "Italia Oggi" del 10 Maggio 2010



In caso di sospensione della patente, il titolare potrà chiedere al prefetto un permesso di guida, per determinate fasce orarie, per motivi di lavoro adeguati e documentati, se sarà




impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, oppure se dovrà assistere una persona disabile secondo le previsioni di




cui all'art. 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

La valutazione dell'istanza sarà effettuata anche in relazione alla gravità della violazione commessa e al pericolo che potrebbe essere cagionato dall'ulteriore circolazione.
Se la richiesta verrà accolta, il conducente con patente sospesa sarà autorizzato a guidare per non più di tre ore al giorno; tuttavia, il periodo di sospensione della patente sarà aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso.

L'autorizzazione alla guida, che potrà essere concessa al titolare della patente una sola volta, dovrà determinare espressamente le fasce orarie e il numero di giorni e dovrà essere esibita nei controlli di polizia stradale.
Per le sanzioni di importo superiore a 200 euro l'interessato potrà chiedere la rateazione del pagamento, qualora si trovi in condizioni economiche disagiate e non superi alcuni parametri riferiti al reddito.

La richiesta dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla notificazione del verbale al sindaco (per le violazioni accertate dalla polizia municipale) o al prefetto (per le infrazioni rilevate dalle forze di polizia), i quali entro novanta giorni adotteranno un provvedimento di accoglimento o di rigetto.
Il pagamento potrà essere ripartito fino a 12 rate (per multe fino a 2 mila euro), 24 rate (per multe fino a 5 mila euro) o 60 rate (per multe oltre 5 mila euro); l'importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro.

In caso di mancato fermo del veicolo, il disegno di legge prevede infine una incisiva riduzione da centocinquanta a sessanta giorni del periodo concesso agli organi accertatori per la notificazione postale delle violazioni della strada a casa del trasgressore o del proprietario del veicolo.
Nei casi di contestazione immediata, invece, il verbale dovrà essere notificato anche al proprietario del veicolo o ai responsabili in solido entro novanta giorni dall'accertamento.






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