Da "Italia Oggi" del 10 Maggio 2010In caso di sospensione della patente, il titolare potrà chiedere al prefetto un permesso di guida, per determinate fasce orarie, per motivi di lavoro adeguati e documentati, se sarà
impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, oppure se dovrà assistere una persona disabile secondo le previsioni di
cui all'art. 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.
La valutazione dell'istanza sarà effettuata anche in relazione alla gravità della violazione commessa e al pericolo che potrebbe essere cagionato dall'ulteriore circolazione.
Se la richiesta verrà accolta, il conducente con patente sospesa sarà autorizzato a guidare per non più di tre ore al giorno; tuttavia, il periodo di sospensione della patente sarà aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso.
L'autorizzazione alla guida, che potrà essere concessa al titolare della patente una sola volta, dovrà determinare espressamente le fasce orarie e il numero di giorni e dovrà essere esibita nei controlli di polizia stradale.
Per le sanzioni di importo superiore a 200 euro l'interessato potrà chiedere la rateazione del pagamento, qualora si trovi in condizioni economiche disagiate e non superi alcuni parametri riferiti al reddito.
La richiesta dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla notificazione del verbale al sindaco (per le violazioni accertate dalla polizia municipale) o al prefetto (per le infrazioni rilevate dalle forze di polizia), i quali entro novanta giorni adotteranno un provvedimento di accoglimento o di rigetto.
Il pagamento potrà essere ripartito fino a 12 rate (per multe fino a 2 mila euro), 24 rate (per multe fino a 5 mila euro) o 60 rate (per multe oltre 5 mila euro); l'importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro.
In caso di mancato fermo del veicolo, il disegno di legge prevede infine una incisiva riduzione da centocinquanta a sessanta giorni del periodo concesso agli organi accertatori per la notificazione postale delle violazioni della strada a casa del trasgressore o del proprietario del veicolo.
Nei casi di contestazione immediata, invece, il verbale dovrà essere notificato anche al proprietario del veicolo o ai responsabili in solido entro novanta giorni dall'accertamento.